| La
Legge 5.01.1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, denominata
anche “Legge Galli”, prevede di suddividere il territorio in ambiti territoriali
ottimali, aree individuate in considerazione del bacino idrografico (tenuto conto
del P.R.R.A. e del Piano acquedotti, nonché della localizzazione delle Risorse
idriche) e della dimensione gestionale. Per
l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato, la Legge Galli prevede due livelli
di responsabilità e precisamente: - l’autorità
d’ambito, alla quale sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione
e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori
del servizio
- i
soggetti gestori, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio.
- La
Regione Veneto, con la L.R. 27 marzo 1998, n. 5, ha dato attuazione alla Legge
5 gennaio 1994, n. 36 fornendo disposizioni in materia di risorse idriche con
l’istituzione del servizio idrico integrato e l’individuazione degli Ambiti territoriali
Ottimali
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